Generalmente posatori, rivenditori e trasportatori imputano la colpa del ricevimento di piastrelle rotte alle aziende produttrici.
Infatti spesso arrivano richieste di omaggio rifondando la fornitura della quantità danneggiata.
Il trasportatore quando carica le scatole contenenti le piastrelle presso le aziende produttrici, è tenuto a controllare la merce preventivamente, riservandosi di non caricare il camion, in caso di materiale danneggiato. Prendendo in carico il materiale dichiara tacitamente di aver verificato che il materiale caricato fosse integro.
Da quel momento la responsabilità del carico è la sua ed è assicurato per ovviare a eventuali danneggiamenti in fase di trasporto. Infine, il rivenditore, ricevendo la merce al momento dello scarico del trasportatore, è tenuto a controllare anch’esso l’integrità del materiale; accettando lo scarico la responsabilità diventa la propria.